Abstract
Questo articolo intende comprendere se sia possibile individuare, e in caso affermativo con quali strumenti ermeneutici, una linea di demarcazione, un confine entro il quale il fenomeno della produzione normativa, non direttamente riconducibile alla sfera parlamentare ma all'iniziativa creativa del giudice, possa essere considerato fisiologico per l'ordinamento e al di fuori del quale, invece, debba essere considerato patologico. Ci troviamo di fronte all'eterno problema del confronto tra la naturale propensione della giurisprudenza a interpretare le mutate esigenze sociali, in nome di un'interpretazione evolutiva, e la posizione, costituzionalmente più tradizionale e rigida, che rivendica il ruolo centrale ed esclusivo del Parlamento, in quanto organo rappresentativo della comunità, nella regolazione normativa e sociale.
