COVID-19. REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE
La «democrazia comunicativa» alla prova: tra tutela della salute e diritti di libertà
A cura di Maurizio Manzin e Alberto Scerbo
Quali che siano i suoi scopi, che nessuno può pretendere di valutare con certezza, lo stato di eccezione è uno solo e, una volta dichiarato, non si prevede alcuna istanza che abbia il potere di verificare la realtà o la gravità delle condizioni che lo hanno determinato.
(G. Agamben)
Nella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle epidemie: accuse, complotti, strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione e razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo esaustivo).
(F. Bianchi - L. Cori)
Calendario
- Termine ultimo per la consegna dei contributi: 12 settembre 2021
- Notifica di accettazione entro 15 ottobre 2021
Contributi
È possibile partecipare alla call for paper secondo due modalità di proposta:
(1) Articolo standard
(2) Recensione o nota
I contributi dovranno essere inediti e redatti preferibilmente in inglese o, in subordine, in italiano. Con il titolo vanno indicati: nome cognome e afferenza dell’Autore, corredati da un breve abstract in inglese e alcune parole-chiave.
Se co-autorali (max due co-autori), i contributi devono indicare chiaramente l’attribuzione delle singole parti.
Le proposte saranno soggette a revisione mediante peer review anonima (double-blind).
La valutazione sarà basata su criteri di pertinenza, correttezza metodologica e originalità della proposta.
Una volta elaborati in formato .docx, i contributi andranno caricati nell’apposita sezione del sito web di Mimesis-TCRS previa registrazione dell’autore. Se contenenti termini in caratteri non latini (es. greco antico), formule o simboli è necessario allegare anche in formato .pdf per i riscontri.
Per maggiori precisazioni sui criteri editoriali (lunghezza dei contributi e degli abstract, formattazione, citazioni, bibliografia) si rimanda alle Linee guida per gli autori (http://mimesisedizioni.it/journals/documenti/istruzioni-autori-ita.pdf)
Tema generale
L’emergenza mondiale tuttora in atto, prodotta dalla diffusione del virus chiamato Covid-19, rappresenta un eccezionale case study sotto molti e diversi profili: medico-scientifico, politico e geopolitico, costituzionale, filosofico- e sociologico-giuridico, psicologico e della comunicazione, macro- e micro-economico ecc. Per intreccio, complessità e conseguenze, esso richiede necessariamente una capacità multidisciplinare di osservazione e di analisi, che sappia collegare gli strumenti d’indagine secondo un sguardo d’insieme coeso. I Curatori di questo numero monografico di TCRS ritengono che la riflessione giuridico-politica abbia questa capacità di sintesi, unitamente alla caratteristica di coniugare abitualmente teoria e prassi (essendo anche studio dei processi deliberativi). Per questo motivo, la call è aperta a tutte le pertinenti competenze, purché sappiano riferire l’indagine specialistica alla cornice tematica dell’emergenza come è e come viene rappresentata, rilevandone le eventuali discrasie (consapevoli e inconsapevoli) e mettendone in luce le implicazioni con democrazia, salute e libertà.
Principali temi correlati
Diritto
Democrazia
Diritti fondamentali (bilanciamento tra)
Libertà
Salute pubblica / Sicurezza
Fonti (sistema delle)
Emergenza / Stato d’eccezione
Comunicazione / Informazione
S&T (Scienza e Tecnologia) / Opinione esperta
Potere e paura
Diritto
Fra i limiti “di principio” del diritto vi è quello riguardante la coercizione che uno stato è autorizzato ad esercitare per mantenere la sicurezza e l’integrità dei cittadini. Altri limiti sono quelli derivanti dal “rule of law”, fra i quali massimamente la separazione fra poteri e la certezza del diritto. Stanti le modalità esistenti (se esistenti) per determinare una minaccia grave e improvvisa per la salute pubblica, quale una pandemia ad alto tasso di pericolosità, in che misura debbono o possono essere contratte le procedure stabilite dalle leggi e dalla Costituzione? Cosa comporta, ad esempio, la torsione del sistema delle fonti e il differimento costante della deliberazione parlamentare?
Sono solo alcuni dei temi toccati dalla gestione dell’emergenza sanitaria. Altri possono essere messi in relazione con le nuove forme della normatività, di cui pure si è fatto uso (direttive, raccomandazioni, pareri ecc.); con i profili giuspubblicistici del rapporto (e talvolta del conflitto) tra organi centrali dello stato e amministrazioni locali; oppure, ancora, con gli aspetti più rilevanti dell’osservanza/inosservanza delle disposizioni da parte dei cittadini nella prospettiva di analisi della sociologia giuridica.
Democrazia
L’emergenza pandemica presenta delle criticità dal punto di vista di un sistema democratico, sulle quali occorre riflettere nella ricerca di risposte normative adeguate ad affrontare la crisi sanitaria: chi decide e come, sono quesiti quanto mai cruciali in tempi eccezionali. La necessità di procedere speditamente ha indotto a ritenere normale l’adozione di provvedimenti governativi che sospendono l’attività parlamentare, programmata per operare in tempi più lunghi, atti a vagliare e a soppesare il contenuto deliberativo. La decretazione d’urgenza, che si ramifica in molte direzioni in virtù della pervasività della pandemia, mette in secondo piano il principio di legalità, e finisce per favorire i sostenitori della “surperfluità sia pure temporanea” del Parlamento. E poiché nell’incertezza della crisi vi è almeno la certezza della sua lunga durata, sarà bene chiedersi se il protagonismo del modello della “decisione” rispetto a quello della “deliberazione” non sia che l’espressione di una più generale crisi del sistema delle fonti e dello stato di diritto, messa nudo dall’emergenza.
Salute pubblica
Il tema è strettamente connesso a quello della sicurezza: per l’una e per l’altra, a quanta libertà siamo disposti a rinunciare? Sino a che punto si deve concedere allo spazio pubblico, amministrato dallo stato, e alla sua protezione, di limitare/determinare quello dei privati? Il punto di partenza concettuale ed etico da cui convergere, poi, alle norme generali (governo e parlamento) ed individuali (corti), sembra oggi procustizzato tra opzione individualistica (di cui sono arbitri i singoli) e opzione sociale (di cui è arbitro lo stato), dissimulando un’aporia, originaria della modernità, tra uno e molti. Vi può essere un obbligo alla solidarietà, senza che ciò appaia una contraddizione in termini? Sono molte le riflessioni possibili in ambito di filosofia politica, costituzionalismo e diritti, anche in prospettiva critica rispetto al concetto di “healthocracy”.
Libertà
Dinanzi alla pandemia la sospensione di molte libertà fondamentali, dalla libertà di movimento a quella di iniziativa, è stata giustificata ricorrendo all’argomento secondo cui esisterebbe una sorta di trade-off tra libertà e sicurezza. Per cui, se da un lato si ammette che una completa protezione di fronte ai rischi svuoterebbe di senso ogni libertà, dall’altro lato si ritiene irragionevole, nella situazione presente, rivendicare diritti un tempo considerati inviolabili. Questo argomento presuppone una scissione radicale tra diritto e libertà, identificando quest’ultima – così come faceva Thomas Hobbes – con la licenza: con la facoltà di fare quello che si vuole. Una prospettiva molto diversa è quella di quanti hanno sempre difeso una concezione non “de-moralizzata” della libertà, collegandola al riconoscimento dell’altro e delle sue properties. In questa visione ogni bilanciamento politico tra libertà e sicurezza è inammissibile, dato che, semmai, si tratterebbe di individuare quali siano i comportamenti da proibire proprio perché violano le libertà altrui.
Stato d’eccezione
Questa locuzione, com’è noto, designa un concetto-cardine nella teoria di Carl Schmitt, dove è inteso a disvelare la matrice ‘teologica’ di quella decisione sovrana che sola può (ri)creare l’ordine giuridico-politico. Molte e assai diverse sono le declinazioni che tale concetto ha da allora conosciuto (da Walter Benjamin a Giorgio Agamben), sempre però interpretando lo stato di eccezione come linea (critica) di demarcazione tra il prima e il dopo, o il non-più e il non-ancora, di un’entità politica. C’è voluto il “cigno nero” – l’emergenza da Covid-19 – per convincere a rimisurarsi seriamente con questa controversa categoria, saggiandone la capacità esplicativa in un contesto completamente diverso da quello in cui era stata elaborata. Lo statuto dell’eccezione può, allora, considerarsi inalterato, anche nel nostro mondo “multi-livello”, oppure, come taluni invocano, è tempo ormai di ripensare lo stesso binomio normalità/eccezione?
Comunicazione
Non sorprendentemente, la comunicazione ha assunto un ruolo chiave nella gestione dell’emergenza. Di particolare rilievo il ruolo dei social media, sia a causa della loro istituzionalizzazione de facto (al punto da apparire come fonti di cognizione delle disposizioni), sia a causa dell’effetto derivato dalle discussione in rete, in termini di condizionamento pro o contro della discussione pubblica. La virtualizzazione dell’agorà sta largamente influenzando i luoghi deputati alle decisioni, mettendo alla prova i meccanismi della “democrazia comunicativa” e inasprendo le prese di posizione sulla necessità di controllare la rete. Il tema può essere affrontato anche sul versante, descrittivo e normativo, delle teorie argomentative: fallacie, bias, strategie persuasive, “deragliamenti” ecc. hanno caratterizzato la divulgazione delle notizie, offrendo ampio spazio agli studiosi della parola pubblica, delle logiche informali, dell’argomentazione multimediale. Meritevole di approfondimenti potrebbe essere anche il tema della paura, variamente diffusa dalla comunicazione pubblica, se posto in relazione con quell’idea di “fobocrazia” che a più riprese (da Hobbes ai totalitarismi) ha percorso la storia europea.
Scienza
Il rilievo specifico delle opinioni esperte in campo medico, in quanto capaci di orientare (sostituire?) la decisione politica, offre spunto ad approfondimenti nel campo dell’epistemologia e della sociologia della scienza. Il modello antropologico esclusivamente basato sulla “salute” (fisica) che diventa “salvezza” e misura unica del bilanciamento con altri valori (la libertà e il lavoro in primis) sta sfidando una gerarchia che si riteneva consolidata in Costituzione. La saldatura tra questo modello e la primazia gnoseologica attribuita alla tecnoscienza, conferisce una sorta di status di “ultima parola” a pareri che, per la natura stessa del discorso scientifico, dovrebbero avere invece carattere probabilistico e falsificabile. Il peso dell’opinione esperta rispetto alle linee politiche e di governo, sembra parallelo al rilievo dato alla prova scientifica nei processi giudiziari, o alle neuroscienze nella determinazione della colpevolezza. Queste forme contemporanee di riduzionismo meritano certamente una rinnovata attenzione.